
Dichiarazione congiunta di cooperazione
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e
L'Ufficio di Stato per le Invenzioni e i Marchi rumeno.
di seguito denominati A gli Uffici A
desiderosi di contribuire allo sviluppo della protezione della proprietà industriale tra Romania e Italia,
hanno deciso quanto segue :
ARTICOLO 1
Gli Uffici prenderanno tutte le misure necessarie per sviluppare e intensificare le loro relazioni dal lato dello scambio di esperienze e di reciproca assistenza in vista di risolvere tutte le questioni che rivestono un interesse reciproco e di armonizzare l'applicazione delle rispettive legislazioni .
ARTICOLO 2
Questa cooperazione si baserà sullo scambio :
B di informazioni :
sulle modifiche delle legislazioni, sui trattati bilaterali o multilaterali, sui regolamenti d'applicazione dei trattati medesimi,
sulla conoscenza tecnica e sui metodi utilizzati in materia di ricerca e d'esame tramite la messa in opera, se necessario, di gruppi di consultazione,
sulla rispettiva organizzazione e gestione degli Uffici e su tutte le modifiche importanti in questo campo,
sull'informatizzazione in materia di ricerca, di esame e di documentazione e più in particolare sulla conoscenza tecnica e sul materiale utilizzato,
sugli ostacoli in materia di brevetti d'invenzione, di disegni e modelli industriali, di marchi, di indicazioni geografiche, topografie di semiconduttori e in particolare sulla contraffazione così come sulle controversie di carattere privato che potranno nascere particolarmente sull'eventuale contenzioso tra imprese o enti rumeni o italiani su (a motivo di) diritti o contratti attinenti alla PI,
sulla politica di formazione del personale tramite programmi di specializzazione o corsi di aggiornamento,
sull'organizzazione di conferenze, corsi e seminari,
sulle relazioni istituzionali che gli Uffici intrattengono con gli ambienti scientifici e professionali,
sullo sviluppo dei servizi specializzati per le imprese, in particolare sulle tecniche di formazione e comunicazione,
sulla sensibilizzazione alla tutela della PI per i depositanti italiani in Romania e quelli rumeni in Italia e sulla sua promozione,
sulla cooperazione e il sostegno reciproco per la promozione degli interessi degli Uffici rumeno e italiano nel quadro delle organizzazioni internazionali, in particolare comunitarie (UAMI) ed europee (OEB).
B di tecnici e di esperti,
3. - di pubblicazioni, secondo modalità reciprocamente convenute.
ARTICOLO 3
Saranno stabiliti dagli Uffici programmi specifici, tanto sugli obiettivi che sulle modalità di cooperazione. La loro approvazione sarà inserita in un documento conclusivo redatto alla fine di ogni incontro.
ARTICOLO 4
Gli Uffici finanzieranno le missioni dei rispettivi esperti, a meno che non si sia concordato altrimenti nel quadro dei programmi relativi all'art. 3, e comunicheranno i nomi dei componenti delle rispettive delegazioni .
ARTICOLO 5
I due Uffici concordano di tenere una riunione almeno una volta l'anno, alternativamente in Romania e in Italia.
La presente Dichiarazione avrà effetto il giorno della sua firma con durata indeterminata.
L'una o l'altra parte potrà denunciarne la validità con un preavviso minimo di 6 mesi.
Redatto a Bucarest il in due copie originali, ciascuna in rumeno e italiano, i due testi facendo ugualmente fede.
Per l'OSIM Per l'UIBM
Il Direttore Generale La Direttrice
Gábor Varga Maria Ludovica Agrò